Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza
Si informa dell’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 237 del 4 ottobre 2021 del decreto 2 settembre 2021 rubricato “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il provvedimento relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza, dalla lunga gestazione, emanato dai Ministeri del Lavoro e degli Interni a seguito della elaborazione in seno al Comitato centrale tecnico scientifico dei Vigili del Fuoco, stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, secondo quanto previsto dal Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Grazie all’intervento di Confartigianato, si è ottenuto dal Governo che le norme del provvedimento entrino in vigore dopo un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (4/10/2022) del provvedimento. Tali nuove disposizioni varranno per tutte le attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, così come definiti dall’art. 62 del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81. Nel frattempo, in materia di antincendio, continua ad applicarsi – appunto sino al 4 ottobre 2022 – la normativa vigente in materia e cioè il DM 10 marzo 1998.
Conseguentemente, continuano ad avere validità sia i requisiti attuali per la qualificazione dei formatori antincendio sia le disposizioni specifiche in materia di contenuti della formazione antincendio. Il provvedimento in oggetto è integrato da ben 5 allegati, che riguardano: gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza; informazione e formazione dei lavoratori; designazione degli addetti al servizio antincendio; formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; requisiti dei docenti dei corsi di formazione. Novità: la scadenza degli aggiornamenti è stata stabilita quinquennale.