CORSI DI AGGIORNAMENTO FER
L’obbligatorietà dei Corsi di aggiornamento FER, Fonti energie rinnovabili, secondo il Decreto Legislativo 28/2011
Il Decreto Legislativo 28/2011 stabilisce la necessità di frequentare corsi abilitanti per installatori e manutentori straordinari di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (corsi di aggiornamento FER). Ovvero impianti geotermici, pompe di calore, impianti solari e termici, impianti fotovoltaici, generatori di calore alimentati da biomasse. Chi non ha i requisiti sotto indicati deve fare il corso di 80 ore. La legge prevede che una volta conseguita la qualifica di installatore, attraverso il corso base FER di 80 ore, ogni 3 anni è necessario seguire corsi di aggiornamento FER di 16 ore.
I corsi di aggiornamento FER sono obbligatori sia per chi ha fatto il corso di 80 ore, sia per chi è esentato dal corso perché in possesso dei seguenti requisiti:
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
- I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
- diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- (bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca 7 settembre 2011; (lettera introdotta dall’art.1, comma 50, legge n. 107 del 2015)
- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
- titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
- prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
- I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Siamo a disposizione per informazioni e iscrizioni presso la nostra sede Via XX Settembre 8/20 (Genova) Tel. 333 81 55 356 oppure 010 37 74 882.
E’ attivo il CORSO AGGIORNAMENTO FER – FONTI ENERGIA RINNOVABILE – Macrotipologia Elettrica. Scarica il programma del corso